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La responsabilità in ambito sanitario

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Descrizione del corso
ll risk management, anche definito in ambito sanitario, gestione del rischio clinico, identifica i pericoli potenziali/minacce ai quali è sottoposta l'azienda, definisce e quantifica gli ipotetici scenari di rischio e formula le contromisure più idonee, perseguendo obiettivi aziendali strategici ben delineati. la gestione del rischio clinico nasce negli stati uniti con lo scopo di ridurre la tendenza dei ricorsi legali dei pazienti che hanno avuto "incidenti clinici" non previsti che si verificano durante i trattamenti sanitari a cui sono stati sottoposti. l'esigenza di prevenire il contenzioso nelle attività sanitarie, prima ancora di gestirne le conseguenze, ha indotto studi specifici sul tema, sempre più numerosi nel corso degli ultimi anni. all’interno delle aziende sanitarie regionali la progressiva affermazione dell’esigenza di migliorare il livello qualitativo dei servizi sanitari ha assunto in questi ultimi anni una valenza significativa nelle scelte decisionali a più livelli, orientando e rimodulando la modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali che deve essere orientata sul piano dell’affidabilità, della capacità di risposta, della competenza, della credibilità, della comunicazione, della comprensione delle richieste, esplicite e non, di chi si rivolge alla struttura ospedaliera per soddisfare i propri bisogni di assistenza. la responsabilità medico - sanitaria è nota anche come responsabilità medica o da errore medico. oggi la materia è disciplinata dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017 cd. “legge gelli – bianco” o “legge gelli” la quale reca “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. più precisamente, si ha responsabilità medico - sanitaria tutte le volte in cui sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria. da una tale definizione, solo apparentemente generica in vista degli approfondimenti che seguiranno, emerge in primo piano la centralità del delicato rapporto tra l’esercizio del diritto alla salute da parte del cittadino e l’espressione della professione medico – sanitaria in tutte le sue declinazioni. quindi, che si svolga in maniera autonoma o in equipe, che intervenga su una determinata patologia o sulla sua possibile insorgenza, il fine ultimo dell’attività in esame coincide con gli obiettivi del processo di guarigione dalla malattia. occorre sottolineare, pertanto, che il concetto di responsabilità medico – sanitaria si riferisce compiutamente all’azione di un sistema composito in cui il soggetto è destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo, es. diagnostiche, preventive, ospedaliere, assistenziali, terapeutiche ecc., svolte da medici e personale con diversificate qualificazioni, quali appunto infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione, ecc. tuttavia, quando gli effetti conseguiti non sono quelli sperati, è possibile che ai sanitari possano essere attribuiti, secondo le ipotesi più frequenti, errori diagnostici, terapeutici o da omessa vigilanza e, di conseguenza, la sussistenza di una responsabilità penale o civile per l’aggravamento della situazione del paziente o addirittura per la sua morte. alla luce degli ultimi interventi legislativi di riforma, a partire dal d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 189/2012 (la cd. legge balduzzi) fino alla l. n. 24/2017 (legge gelli-bianco), la disanima non può prescindere dalla diversa considerazione della relazione tra medico e paziente, peraltro già condivisa dalla precedente evoluzione giurisprudenziale e concentrata sull’importanza della volontà e autonomia del paziente, non più in totale balia delle volontà del professionista. la necessaria acquisizione del consenso informato e il diritto del paziente all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche pertanto richiede adesso che l’azione del sanitario possa dirsi legittima in relazione non solo alla congruità degli interventi curativi effettuati, ma anche al corretto assolvimento degli obblighi informativi, in mancanza del quale si profila un particolare aspetto della responsabilità medica.
Tipologia Fad:Corsi / videocorsi online su apposite piattaforme di learning management system (LMS) - e-learning
Informazioni corso
Crediti assegnati:36
Periodo di svolgimento:15/05/2024 - 14/05/2025
Durata del corso (in ore):30
Azienda/Ente formativo:JM IDEAS SRL
Verifica apprendimento:Questionario (obbligatoriamente a risposta multipla e a doppia randomizzazione)
Responsabile scientifico:DOTT. VINCENZO CARIELLO
Qualifica:AVVOCATO
Quota di partecipazione:40 €
Sponsor:NESSUNO

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